La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, permette l’apertura immediata dell’attività.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni e asseverazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.
La compilazione e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
La Scia deve essere trasmessa in maniera telematica al Suap– Sportello Unico Attività Produttive)
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere pittorica o luminosa, sia per luce propria, che per luce indiretta.
L’installazione delle insegne è soggetta ad autorizzazione e, quasi sempre, anche ad un canone annuale.
Anche la Pubblicità su vetrine, vetrofanie, Targhe professionali, Palloni Frentai, Impianti provvisori, è regolata ma l’iter autorizzativo è più semplice.
da €450 + spese
Le pellicole adesive, vetrofanie o scritte a vernice sulle vetrine o sulla porta d’ingresso dell’esercizio costituiscono insegna o pubblicità, soggetta ad autorizzazione se superano il 25% della superficie ed a comunicazione per percentuali inferiori.
Anche i fari ed i faretti in corrispondenza delle vetrine vengono assimilati a tutti gli effetti alle insegne con impianto luminoso. Necessitano perciò di autorizzazione con tanto di asseverazioni dell’impianto elettrico e sono soggetti alle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico.
€350 + spese
Il parere sanitario è obbligatorio per l’apertura di attività artigianali e industriali che interessano la sfera delle persone e degli animali.
Il Parere Sanitario che sostituisce il Nullosta sanitario e l’Autorizzazione sanitaria, in seguito alla semplificazione amministrativa va richiesto sottoforma di allegati, al SUAP con la SCIA commerciale. Sarà il SUAP stesso ad inviare per via telematica gli allegati direttamente alla ASL di competenza, che effettuerà le opportune verifiche.
Le attività per cui va richiesto il parere sanitario sono: Acconciatore, Estetica/solarium, Onicotecnica, Attività artigianali, Carrozzeria, Officina, Autorimessa, Lavasecco, Lavanderie, Internet point/Phone center…
€500 + spese
Quando si costruisce un nuovo edificio, il proprietario è tenuto a presentare al Sindaco apposita domanda per ottenere l’indicazione del numero civico. La domanda va redatta secondo apposito modello Istat e dovrà indicare la specifica degli accessi da contrassegnare.
Domanda per l’apertura di nuovi passi carrabili, per la chiusura, la voltura e la regolarizzazione di quelli esistenti. Il passo carrabile può essere concesso solo se l’area di accesso e l’area di sosta sono pavimentate, se c’è una distanza di almeno 12 m dalla curva o incrocio, se esiste un tratto di almeno 3 m in piano prima di eventuale rampa.
Arch. Valentina Battisti
392 8212626
Email
info@architetturasv.it
Indirizzo:
Via Sassola 15, ROMA
Web:
www.architetturasv.it